Nella fattispecie le cose sono andate così: un lavoratore, poco prima di andare in pensione, ha chiesto di usufruire delle ferie rimanenti. Tuttavia, a seguito di una malattia che si è protratta fino al termine del suo periodo di lavoro, non ha potuto godere delle ferie a lui spettanti. Alla richiesta di monetizzare quelle non godute è seguito il diniego dell’Amministrazione. Ha intentato così una causa e il tribunale di Torino, con la sentenza 1861 del 22 dicembre 2016, gli ha dato ragione.
Il giudice, infatti, ha ritenuto che in questo caso non si possa applicare il divieto di monetizzazione delle ferie (divieto previsto dagli art. 5 e 8 del DL 95/2012), poiché la mancata fruizione è stata dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore.
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