In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche di questi giorni, riteniamo opportuno rinnovare la comunicazione relativa alle conseguenze delle assenze in caso di neve.
Con riferimento al settore pubblico, e quindi alla scuola, la mancata prestazione lavorativa nelle giornate in cui la scuola è chiusa a seguito di ordinanza del Sindaco può considerarsi ascrivibile all’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.
Infatti, in caso di ordinanza di chiusura degli uffici a causa neve, adottata allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’adempimento della prestazione lavorativa, l’assenza non deve essere recuperata e viene retribuita.
Nel caso in cui gli uffici siano aperti ed il lavoratore sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro, per cause a lui non imputabili, l’assenza potrà essere giustificata in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore al dirigente scolastico e se supportata da idonea motivazione (artt. 1218 e 2104 c.c.).
Restano comunque valide le disposizioni del CCNL che consentono al lavoratore di fruire di titoli di assenza anche per il verificarsi di eventi di questo tipo.
In allegato l’interpello n. 15/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali