Si invia in allegato la nota MPI prot. n. 828 del 16 giugno 2022 con la quale il Capo Dipartimento per le risorse umane e finanziarie Dott. Jacopo Greco ribadisce la sospensione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, durante lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori per l’anno scolastico 2021-2022.
Per tutte le altre attività didattiche, permane l’obbligo fino al 31 agosto 2022, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
La nota precisa altresì:
Per le misure di igienizzazione e di pulizia, il Dirigente scolastico renderà disponibili i prodotti ed i Collaboratori Scolastici dovranno assicurare al termine di ogni prova, la pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.
In merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a distanza si precisa sia per l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, sia per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in video conferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze (I ciclo: art.8 dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022).
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