Nei giorni scorsi, la CISL Scuola aveva chiesto ripetutamente che si facesse chiarezza sulla corretta interpretazione dell’art. 121 del dl 18/2020 in materia di gestione delle supplenze nella fase di emergenza e di sospensione della attività didattiche in presenza. Nella nota 392 del 18 marzo 2020, infatti, si prevedeva la conferma dei contratti di supplenza in essere durante il periodo dell’emergenza sanitaria, anche in caso di rientro del titolare. Nell’art. 121 e nelle relazioni tecnica ed illustrativa del Decreto-legge, per la verità, non si rintracciava questa esplicita previsione, mentre era ben sottolineata la necessità di rispetto del limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.
La CISL Scuola e altre organizzazioni sindacali hanno ripetutamente sollecitato un chiarimento e chiesto che fosse comunque data comunicazione alle istituzioni scolastiche circa il limite delle risorse disponibili richiamato con evidenza nell’art. 121. L’Amministrazione, invece di fornire i chiarimenti richiesti, si affrettava a rendere disponibile uno specifico codice, rendendo operativo l’inserimento di questa particolare tipologia di contratti al SIDI.
Dopo ben 17 giorni, finalmente è intervenuta la nota 8615/2020 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, nella quale tuttavia le indicazioni fornite sono evidentemente difformi rispetto a quanto prima definito con la nota 392/2020.
La CISL Scuola ha immediatamente inviato un telegramma (vedi allegato), per chiedere un intervento del Ministero, affinché siano risolte le criticità evidenziate, anche prevedendo la riapertura delle funzioni per il completamento delle operazioni di inserimento dei contratti, improvvisamente chiuse da venerdì scorso.
Quanto alle indicazioni contenute nella nota 8615/2020, queste possono essere così sintetizzate.
Pertanto, attualmente possono essere conferite supplenze al personale docente solo in caso di assenza del titolare.
Rimangono in ogni caso aperte alcune rilevanti questioni:
La CISL Scuola ritiene che debbano essere garantiti sia il diritto alla retribuzione dei supplenti – che hanno comunque prestato servizio con contratto causale n19, anche qualora non sia stato ancora inserito a sistema – sia la posizione dei dirigenti scolastici che hanno conferito i contratti sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione.
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