Riportiamo dalla nota dell’USR del Lazio:
A seguito di numerose segnalazioni pervenute, si invitano tutti i Presidenti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’OM 65/2022, in particolare a quanto disposto dall’art. 13, comma 7 dell’OM 65/2022, in materia di sostituzione dei commissari assenti, in sede di colloquio, per più di un giorno.
Non può trovare, invece, applicazione l’art. 30 dell’ordinanza sopra citata, essendone diversi i presupposti e il campo di applicazione, in caso di formale assenza.
20220627_m_pi_AOODRLA_23611_27-06-2022.pdf
Fonte: https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=11330
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