Trasmettiamo, in allegato la nota MIUR prot. 20117 di oggi, con la quale vengono richiamate le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del regolamento supplenze del personale ATA e le istruzioni impartite con nota prot. 8556/2009, in allegato, sulle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA.
L’Amministrazione ribadisce che le proroghe devono essere richieste dai DS agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione, nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
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