Adozione misure di sicurezza ICT, richiesta riesame e rinvio scadenze
La circolare n. 2/2017 di codesta spett. Agenzia ha previsto, a seguito della Direttiva 1/8/2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri, modalità di adozione di misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.
L’art. 2 della circolare specifica che sono destinatari delle misure in essa previste i soggetti di cui all’art. 2 c. 2 del Codice dell’Amministrazione digitale e cioè le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali anche le istituzioni scolastiche.
Alla circolare è allegato un elenco di misure da adottare contro minacce cibernetiche. Si tratta di misure che appaiono tuttavia (anche quelle minime) di difficile realizzazione nelle istituzioni scolastiche, anche in relazione all’esigua disponibilità di risorse finanziarie nei loro bilanci. Alcune delle misure indicate risultano inoltre non congruenti rispetto all’entità dei dati che le stesse istituzioni scolastiche normalmente trattano.
Altrettanto complesso risulta l’affidamento ad un unico ufficio dirigenziale generale della “transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione” (art. 17 del CAD). Il responsabile di tale ufficio dovrebbe essere dotato di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”, rispondendo direttamente per i compiti affidatigli all’organo di vertice politico. E’ evidente che gli adempimenti previsti non sono attuabili nelle istituzioni scolastiche, nelle quali non è presente un ufficio dirigenziale generale, né sono disponibili competenze come quelle elencate, né fondi per acquisirle mediante contratti d’opera.
Si chiede dunque che codesta Agenzia, nell’ambito delle competenze affidate dall’art. 14 bis del CAD, definisca le specifiche modalità di applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla circolare 2/2017 e delle previsioni dell’art. 17 del CAD, non essendo realistico applicare alle stesse, senza alcuna mediazione, disposizioni che sono evidentemente pensate per amministrazioni centrali.
In attesa che si esamini la possibilità di provvedere a quanto richiesto, sarebbe quanto mai opportuno e necessario un rinvio della scadenza di applicazione delle disposizioni ricordate, attualmente fissata per le scuole al 31 dicembre 2017.
Confidando in un positivo riscontro a quanto rappresentato, e segnalandone ad ogni buon conto l’urgenza, si porgono distinti saluti.
LA SEGRETARIA GENERALE
Maddalena Gissi
Roma, 11 dicembre 2017
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