Riportiamo di seguito le Faq riguardanti il concorso DSGA, pubblicate sul sito del MIUR al seguent link http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-dsga-2018/utili/faq.
R: Il medesimo anno scolastico di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lettera C dell’allegato C del Decreto Ministeriale protocollo 863 del 18 dicembre 2018, può essere valutato una sola volta e in via alternativa. Spetterà al candidato scegliere se indicare di aver prestato l’anno di servizio come assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o, alternativamente, nelle mansioni di DSGA. In questo ultimo caso l’anno di servizio dovrà essere ulteriore rispetto ai tre anni eventualmente utilizzati quale titolo di accesso.
R: L’art. 2, comma 2 del bando di concorso stabilisce che “Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato al successivo comma 8”. Ciò significa che il candidato potrà concorrere per una sola regione. Le prove concorsuali si svolgeranno nella regione prescelta , tuttavia, nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procederà ad accorpare le commissioni
R: l’art. 15 del bando di concorso prevede che i titoli valutabili devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Pertanto soltanto dopo l’approvazione della graduatoria è possibile qualificare un soggetto come idoneo.
R: nella piattaforma Istanze online è possibile selezionare tra le preferenze il completamento del periodo di perfezionamento di cui all’art. 16 octies, comma 1 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 o il completamento del tirocinio formativo di cui all’art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98.
R: Come anticipato nel minisito dedicato al concorso DSGA, la domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, sul sito POLIS Istanze OnLine del MIUR, entro le ore 23,59 del 28 gennaio 2019.
R: sono considerati a carico i figli maggiorenni o minorenni impossibilitati ad avere un reddito autonomo che rientrino nel nucleo familiare.
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