Dimensionamento delle istituzioni scolastiche, cosa prevede il Decreto-legge n. 1 del 16 gennaio 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 16 gennaio 2025, n. 1 (Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) che contiene disposizioni relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il prossimo anno scolastico 2025/26.

Il Decreto-Legge interviene sull’articolo 83 della Legge 107/2015 aggiungendo 4 appositi commi che regolano due specifiche situazioni relative al dimensionamento:

  1. Scuole appartenenti alle Regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento entro il 31 dicembre 2024 in completa applicazione del numero di autonomie previste dal Decreto Interministeriale 127/2023 (articolo 1, comma 83-quinquies). Tali scuole avranno a disposizione ulteriori risorse (pari, complessivamente, a 3,597 milioni di euro per il 2024 e 5,395 milioni di euro per il 2026) da destinare a posizioni di esonero o semiesonero dall’insegnamento. Per le scuole di tali Regioni, inoltre, sarà garantita la stessa dotazione organica del personale ATA del 2024/2025 (fatta eccezione per il profilo del funzionario ed elevate qualificazioni con incarico da DSGA, la cui riduzione resta conforme ai numeri fissati dal D.I n.127). Infine, i Dirigenti degli Uffici Regionali potranno autorizzare, nelle aree interne e in quelle montaneisolane e in quelle caratterizzate da una maggiore dispersione scolastica, la costituzione di classi in deroga al numero minimo di alunni previsto.
  2. Scuole appartenenti alle Regioni “inadempienti” (articolo 1, comma 83-sexies). Tali Regioni dovranno adottare la delibera di dimensionamento scolastico entro 10 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso (quindi, entro il 27 gennaio 2025). Limitatamente al solo anno scolastico 2025/26, tali Regioni potranno attivare ulteriori autonomie scolastiche, fino al limite del 2,99% del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA previsti per il 2025/26 dal citato D.I 127/2023, ma i posti non potranno essere conteggiati ai fini delle assunzioni e della mobilità. Se le Regioni, nell’adottare il piano di dimensionamento, non utilizzeranno il previsto margine del 2,99% rispetto al limite individuato dal D.I n.127, le relative economie di spesa saranno destinate ad aumentare quelle già previste e alle Regioni verranno applicate le medesime disposizioni esistenti per quelle che hanno adottato il piano di dimensionamento entro il 31 dicembre 2024.

Di seguito, distinti per Regione, i contingenti previsti dal D.I. n.127 del 30/06/2023 e il numero di scuole attivabili in base al la deroga del 2,99%. In neretto le Regioni che ne potranno beneficiare.

REGIONE ISA a.s. 2025/26 2,99% ISA a.s. 2026/27
Abruzzo 179 177
Basilicata 83 82
Calabria 279 276
Campania 832 25 820
Emilia R. 517 15 513
Friuli V.G. 139 137
FVG Slov. 12 11
Lazio 679 669
Liguria 169 167
Lombardia 1.108 1.096
Marche 208 204
Molise 45 44
Piemonte 516 15 510
Puglia 565 557
Sardegna 225 7 220
Sicilia 705 700
Toscana 452 14 446
Umbria 132 4 130
Veneto 556 550