IMPORTANTE VITTORIA IN UN RICORSO PER CONDOTTA ANTISINDACALE A SIGLE UNITE
TRIBUNALE DI FROSINONE SEZIONE LAVORO
Con Decreto n. 5417/2020 del 25 giugno 2020 il Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro ha accolto integralmente il ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), proposto dalle OO.SS. FLC – CGIL FROSINONE LATINA, CISL SCUOLA FROSINONE, UIL SCUOLA RUA FROSINONE, SNALS CONFSAL FROSINONE, FGU PROVINCIA DI FROSINONE, come difese dai rispettivi legali.
Le predette OO.SS., rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Magnani, Raffaele Boianelli (CISL SCUOLA), Paola Cerrito, Alessandro Sala e Carlo Capocaccia hanno ottenuto una significativa decisione dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che con il Decreto del 25 giugno u.s. ha con chiarezza stabilito che costituisce condotta antisindacale il comportamento del D.S. che si rifiuti di consegnare alle O.S. stesse i prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegni orari e relativi compensi accessori.
E che una siffatta violazione del dovere di informazione costituisce, altresì, ostacolo all’avvio della contrattazione integrativa di istituito con conseguente illegittimità dell’atto unilaterale adottato dal D.S.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa L. Laureti, alla luce delle ampie considerazioni svolte, ritenuta la natura antisindacale della prima condotta denunciata, ha ordinato alla parte convenuta la cessazione dell’illegittimo comportamento antisindacale e precisamente la consegna alle OO.SS. ricorrenti dei prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegno orari e relativi compensi accessori.
Inoltre, lo stesso Giudice ha ritenuto che l’adozione dell’ “atto unilaterale” può avvenire solo dopo che le parti abbiano compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate, nel rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti finalizzati alla prevenzione dei conflitti. E’, inoltre, normativamente previsto che, dopo l’adozione dell’atto unilaterale provvisorio, le trattative devono proseguire in modo da pervenire in tempi celeri alla sottoscrizione dell’accordo sulle materia disciplinate in via provvisoria.
Nel caso di specie, è stato ritenuto che la D.S. non si sia conformata ai predetti precetti nella adozione dell’atto unilaterale e in particolare ai principi di buona fede e correttezza, avendo unilateralmente disciplinato materie riservate alla contrattazione integrativa, pur avendo essa stessa ostacolato il regolare avvio delle trattative e avendo poi omesso qualsiasi attività volta alla ripresa della negoziazione.
Accertata, dunque, l’antisindacalità anche della seconda condotta denunciata il Giudice del Lavoro ha ordinato alla amministrazione resistente di effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo di istituto.
Gestione del sito. Consentono il funzionamento e l’esplorazione sicura ed efficiente del sito web.
Facilitare la navigazione e il servizio reso all’utente in funzione di una serie di criteri da quest’ultimo selezionati
Raccogliere informazioni in forma aggregata sulla navigazione da parte degli utenti per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i servizi stessi.