Nonostante l’impegno profuso da tutti gli attori coinvolti nel contrasto all’abbandono scolastico, il fenomeno della dispersione scolastica, sia esplicita che implicita, continua a manifestarsi in modo preoccupante in molti contesti. Di fronte a tale persistenza, è fondamentale non solo valorizzare gli strumenti e le strategie finora adottati, ma anche riconoscere l’urgenza di individuare percorsi condivisi e rispondenti ai nuovi bisogni che emergono quotidianamente dai ragazzi. Questo richiede un’azione tempestiva e coordinata tra le istituzioni scolastiche, le famiglie e il territorio, al fine di offrire risposte efficaci e capaci di prevenire la dispersione scolastica.
Si evidenzia come la Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione. Il legislatore ha inteso apportare rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all’art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”.
La novità principale consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore. Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.
Al fine di garantire un’applicazione omogenea della nuova normativa e assicurare una corretta attuazione delle disposizioni in materia, la presente circolare fornisce istruzioni operative a coloro che sono chiamati a svolgere attività di vigilanza e intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le indicazioni ivi contenute sono finalizzate a promuovere una gestione uniforme e coordinata della disciplina, affinché tutti i soggetti coinvolti possano agire in conformità alla normativa e contribuire in modo efficace alla prevenzione della dispersione scolastica.
La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:
- mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non
risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di
quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata
frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
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